Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2502
Data emissione: 17/04/2024
Argomenti: Adeguamento prezzi
  
Oggetto: Articolo 26 comma 6, 6 bis e 6ter D.L. 50/22 modificato dalla legge 41/2023
Quesito:

Possiamo riconoscere ad una ditta che ha presentato offerta nel 2023 per lavoro non PNRR aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. in oggetto? La ditta chiede l’adeguamento prezzi ai sensi dell’art 26 comma 6-ter del dl 50/2022. Tale comma (in deroga all’art 106 del d.lgs 50/2016), che prevedeva l’adeguamento per le offerte presentate fino al 31/12/2022, è stato modificato dall’art. 52, comma 5 quinquies del D.Lgs 13/2023, dal quale si evince che l’adeguamento prezzi deve essere effettuato per le offerta presentate fino al 30/06/2023. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma

Risposta aggiornata

Si purché i termini di presentazione dell’offerta siano antecedenti al 1 luglio 2023 e quindi le offerte siano state presentate entro il 30 giungo 2023 e nei limiti ed alle condizioni indicate dall’articolo 26 in esame, recentemente novellato dal comma 304 dell’art.1 della legge di bilancio n. 213 del 30/12/2023.

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