Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2472
Data emissione: 17/04/2024
Argomenti: Requisiti generali
  
Oggetto: Corretta interpretazione dell’art.48 comma 19 DLgs 50/2016
Quesito:

Si chiede un Vs parere sulla corretta interpretazione dell’art.48 comma 19 che prevede la possibilità della modifica soggettiva dell’ATI, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Si chiede: 1. Se possono essere considerate “esigenze organizzative del raggruppamento”, l'incapacità da parte dell'ATI di elaboare e sottoscrivere un regolamento di funzionamento del raggruppamento, a causa dei dissidi e diverbi tra le due ditte che costituiscono l’Ati. 2. Se la Stazione Appaltante è tenuta a verificare che “i requisiti di qualificazione adeguati” dell’operatore economico rimanente (con particolare riferimento a quelli previsti da Disciplinare di Gara “Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale”) devono essere posseduti dall’unica impresa rimanente nel raggruppamento al momento della partecipazione alla gara o al momento dello scioglimento dell’ATI. 3. Se l’unica impresa rimanente può, nell’ambito della modifica soggettiva dell’ATI, documentare il requisito della propria capacità economico-finanziaria con riferimento all’appalto in corso (avendo, quindi, acquisito i requisiti di capacità economico-finanziaria attraverso lo svolgimento del servizio in appalto per l'Ente, fino alla modifica del raggruppamento).

Risposta aggiornata

In risposta a quanto richiesto: 1. la risposta è affermativa, la priorità è l'esecuzione corretta del servizio e/o lavoro; 2. il possesso dei requisiti deve essere al momento di indizione della gara, l'art. 48, c. 19 del d.lgs. 5072016 e ss.mm.ii. prevede infatti: "In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara"; 3. si veda risposta 2.

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