Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2445
Data emissione: 17/04/2024
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs 36/2023 per le concessioni
Quesito:

Con riferimento all'oggetto, si sottopone il seguente quesito relativo al calcolo dell’incentivo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nell’ambito dell’affidamento di concessioni. Tenuto conto della Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, la quale sancisce che il valore della concessione deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione, si chiede se sia corretto calcolare l’incentivo sul valore della concessione e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto (al netto dell’IVA) e, quindi, in presenza della sola previsione di entrata e non di un apposito stanziamento. L’incentivo verrebbe incluso nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata. Si riporta di seguito un esempio di calcolo e liquidazione dell’incentivo secondo il criterio suddetto: Valore stimato della concessione: € 1.000.000,00 Durata della concessione: 4 anni Incentivo: (2% di 1.000.000,00) € 20.000,00 Canone annuo: € 15.000,00 (di cui 5.000,00 per la liquidazione dell’incentivo).

Risposta aggiornata

L'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento ai soggetti che possono attivare le procedure di affidamento, a differenza del previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016 che citava solo le “stazioni appaltanti”, introduce a fianco di queste anche “gli enti concedenti”. Tale termine utilizzato dal nuovo Codice dei contratti pubblici rende esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da ciò emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione. Con riferimento al quesito posto, la Corte dei Conti citata, richiama l’articolo 179 del D.Lgs. 36/2023 che, ai commi 1 e 2, stabilisce: “1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.". Pertanto, dunque, il valore della concessione deve essere presente e stimato al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.

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