Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2286
Data emissione: 13/09/2023
Argomenti: Centrali di committenza e soggetti aggregatori
  
Oggetto: Centrale di committenza per Comuni non capoluogo
Quesito:

Nell’ambito dell’attività di centrale di committenza svolta dallo scrivente a favore degli enti locali per la gestione di affidamenti PNRR si formula il seguente quesito alla luce della prescrizione di cui all'art. 225 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e delle indicazioni della Circolare MIMS del 13 luglio 2023: Trovando applicazione fino al 31/12/2023 la disciplina di cui all’art.37 co.4 del Codice 50/2016, all’interno del rapporto convenzionale è possibile prevedere che il Comune non capoluogo -per le procedure non rientranti nell’affidamento diretto- possa attualmente continuare a nominare il Responsabile del procedimento (o del progetto?), acquisire il CIG, adottare il provvedimento di indizione/aggiudicazione, stipulare il contratto, riservando alla scrivente centrale di committenza l’espletamento della procedura di gara in conformità al nuovo Codice n.36/2023?

Risposta aggiornata

Si fa presente che nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 coordinato con la legge 10 agosto 2023, n. 103 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con l’art. 24-ter (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273) è stato sostituito il comma 3 dell’art. 48 del d.l.n. 77/2021 relativo agli interventi finanziati con le risorse PNRR/PNC. Nella nuova formulazione del comma 3 si precisa che “trova applicazione l'articolo 226, comma 5 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” secondo cui ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. Ciò posto, occorre fare riferimento all’art. 62 comma 13 del nuovo codice secondo cui, in caso di ricorso a centrale di committenza ausiliaria, la S.A. beneficiaria è tenuta a nominare un proprio responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza. Si evidenzia che la disposizione sopra richiamata riguarda la fase dell’affidamento. Resta fermo che la S. A. beneficiaria è comunque tenuta alla nomina di un proprio RUP per la fase di programmazione ed esecuzione, se tale fase resta in capo alla medesima. Si ricorda che nell’allegato I.2 - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice), l’art. 6 comma 2, lett. l) prevede, tra i compiti specifici del RUP, l’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento.

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