Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2283
Data emissione: 11/09/2023
Argomenti: Collegio Consultivo Tecnico
  
Oggetto: Obbligo CCT – Collegio consultivo tecnico per contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000.000 euro
Quesito:

Il comma 1 dell´art. 215 del dlgs n. 36/2023 prevede: “(…) ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), (…). Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. (…)”. Pertanto, in caso di lavori sopra soglia e di servizi/forniture per un importo superiore a 1 Mln euro la costituzione del CCT ha carattere obbligatorio, mentre al di sotto di tali soglie la costituzione di tale collegio ha natura facoltativa. L´art. 2 dell’allegato V.2 sanziona eventuali ritardi e la mancata costituzione del CCT, per i contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: "1. (…) L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale (…)". Il Codice prevede la facoltatività della costituzione del CCT nei contratti di servizi e forniture sopra soglia di importo ricompreso tra 215.000 e 1.000.000 euro, mentre l’allegato V.2, nell’evidenziare le responsabilità in caso di mancata costituzione del CCT, indica genericamente gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea Ciò premesso, si chiede conferma del fatto che, nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT sia obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1.000.000 euro e che le eventuali responsabilità dirigenziali ed erariali si riferiscano alla soglia di 1.000.000 euro anziché alla soglia europea.

Risposta aggiornata

Nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT resta obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro, come espressamente previsto dall’articolo 215, comma 1. La previsione di cui all’articolo 2 dell’allegato V.2, nell’indicare come la responsabilità erariale e disciplinare de qua rilevi in relazione agli appalti, indicati genericamente, come “sopra la soglia comunitaria”, ha inteso soltanto rafforzare in tale caso i presidi di legalità posti in favore di una rapida risoluzione di controversie, particolarmente auspicabile nelle ipotesi di contratti di così rilevante importo. Si evidenzia, ad abundantiam, come in tale fattispecie, la responsabilità erariale e disciplinare sia comunque espressamente valutata “sotto il profilo della buona fede contrattuale” (cfr. articolo 2, All. II.5).

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