Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2186
Data emissione: 25/07/2023
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: D. Lgs. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR
Quesito:

Premesso che il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023, efficace dal 01/07/2023, all’art. 17 co. 5 prevede che: “l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”. Nell’ipotesi di una procedura di gara finanziata con fondi PNRR da aggiudicarsi entro il 15/09/2023, al fine di garantire il rispetto della milestone prevista a pena di perdita del relativo finanziamento e al fine di “semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR”, come previsto dall’art. 225 co. 8 del D. Lgs. 36/2023, si chiede se sia possibile procedere con l’aggiudicazione ancorché non conclusa la verifica sul possesso dei requisiti, provvedendo ad attestarne l’efficacia soltanto in caso di esito positivo della stessa.

Risposta aggiornata

Si premette che il legislatore ha emanato una serie di norme per appalti finanziati con i fondi PNRR/PNC che hanno un chiaro intento semplificatorio, integrando o derogando le disposizioni del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023. Sul tema si rimanda alla circolare esplicativa del Ministero Infrastrutture e trasporti del 12 luglio 2023. Tuttavia si fa presente che nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 coordinato con la legge di conversione del 10 agosto 2023, n. 103 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con l’art. 24-ter è stato sostituito il comma 3 dell’art. 48 del d.l.n. 77/2021 relativo agli interventi finanziati con le risorse PNRR/PNC. Nella nuova formulazione del comma 3 si precisa che “trova applicazione l'articolo 226, comma 5 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” secondo cui ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. Ciò premesso, relativamente alla questione in esame soccorre l’articolo 8, D.L. n. 76/2020, in vigore fino al 31/12/2023 ai sensi dall’art. 14 comma 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, secondo cui “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza/l’esecuzione dell’appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti”. La norma, letta in relazione al nuovo codice (art. 17, comma 5), assume un significato di deroga rispetto all’obbligo di verifica dei requisiti dell’OE prima della formalizzazione dell’aggiudicazione. Pertanto, nel caso di appalti PNRR/PNC è possibile procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase.

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