Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2151
Data emissione: 13/12/2023
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: Applicazione art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023
Quesito:

Si premette che il comune di Adrano ha conseguito l’iscrizione nell’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate con esito L1 per lavori e SF1 per servizi e forniture, secondo le previsioni di cui agli artt. 62-63 D.Lgs. n. 36/2023, dell’allegato II.4 del medesimo D. Lgs. e del Comunicato del Presidente dell’Anac del 17/05/2023 in tema di sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Considerate le norme contenute negli articoli : - 229, comma 2, del D.l.GS. n. 36/2023 in ordine all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti; - 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, laddove si prevede che si applichino, anche dopo il 1° luglio 2023, le seguenti disposizioni a) decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021; b) decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023; C) specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, dal Pnc, nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018. - 226, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”, Considerate, infine, le indicazioni contenute nella circolare del MIT del 12/07/2023, si chiede se, per le sopra spiegate considerazioni in diritto ed in fatto, questo ente ad oggi ha potere di svolgere gare quale stazione appaltante qualificata senza limiti di importo anche per le procedure afferenti il PNRR.

Risposta aggiornata

Nel richiamare i contenuti e le conclusioni della circolare MIT del 12 luglio 2023, si rileva come nel caso in esame debba farsi riferimento a quanto da ultimo previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76. In sostanza, infatti, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, dalla sopra citata normativa, è espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, l’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Tali conclusioni, del resto, si pongono in piena linea di continuità con la volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto – in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni “speciali” e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023.

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