Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2562 |
Data emissione: | 21/06/2024 |
Argomenti: | Altro |
Oggetto: | RITENUTA SUI PAGAMENTI |
Quesito: |
L'art. 11 del d. lgs. 36/2023 al comma 6 prescrive l'obbligo di effettuare in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale e subordinatamene all'esito positivo del collaudo o della verifica della regolare esecuzione previo rilascio del DURC. Attesa la finalità della previsione normativa di tutela dei lavoratori sotto il profilo della regolarità contributiva dell'appaltatore (e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali) nel caso di appalti di servizi, si richiede di confermare che: - in caso di esito positivo della verifica della regolarità contributiva (DURC valido), anche in fase di pagamento intermedio, è da intendersi comunque obbligatorio applicare la ritenuta dello 0,50%; - ove sia da intendersi obbligatorio applicare la ritenuta sui pagamenti intermedi/progressivi, anche nei casi di DURC valido, si richiede se sia possibile identificare un importo minimo stante l'irrisorietà dell'applicazione delle ritenute a pagamenti di modico valore (ad esempio per un pagamento di euro 2.000 la ritenuta ammonta a euro 10,00, per un valore pertanto del tutto incongruo rispetto alle finalità perseguite dalla ratio normativa). Si sottopone pertanto alla valutazione la possibilità di interpretare in senso sostanziale la norma e di ritenere non applicabile la ritenuta sui pagamenti progressivi se la ritenuta stessa si sostanzia in un valore uguale o inferiore a euro 1.000. |
Risposta aggiornata |
In termini generali si può osservare che la norma proposta intende dare attuazione e valorizzare la previsione posta dall’art. 1, comma 2, lettera h), n. 2, della legge delega n. 78/2022, mirando a conseguire un effettivo risultato applicativo con norme maggiormente vincolanti. Infatti il comma 6 disciplina l’intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di inadempienze contributive o retributive dell’impresa affidataria o del subappaltatore. Ciò posto, relativamente alla domanda n. 1, la risposta è affermativa. Riguardo alla domanda n. 2 e alla domanda n. 3 la risposta è negativa, tenuto conto anche delle finalità di ordine pubblico sottese alle disposizioni di cui all’art. 11 comma 6 sopra richiamato. |