Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2391
Data emissione: 26/02/2024
Argomenti: Affidamento diretto
  
Oggetto: Affidamenti diretti e verifica congruità ex art. 110. Richiesta chiarimenti su risposta fornita.
Quesito:

Con riferimento alla risposta fornita al quesito 2311, si chiede se sia corretta l’interpretazione della risposta per cui agli affidamenti diretti , anche preceduti da un’indagine di mercato formalizzata mediante RDO, non si applica l’obbligo di verifica di congruità delle offerte di cui all’art. 110 del Codice, fermo restando che in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Risposta aggiornata

Nell’ambito degli affidamenti diretti non si dovrà procedere alla verifica di congruità ex art. 110, in quanto tale disposizione presuppone un previo confronti comparativo fra più offerte, che, negli affidamenti diretti è assente in re ipsa. Ad abundantiam, si precisa, comunque, che l’art. 54, co. 1, d.lgs. 36/2023 prevede per gli affidamenti sotto-soglia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, per lavori e servizi, in deroga all’art. 110 del d.lgs. 36/2023, che la stazione appaltante possa indicare nei documenti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anormalmente basse (sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque). Si precisa, da ultimo, che in caso di indicazione di un costo della manodopera diverso da quello indicato dalla Amministrazione, la s.a. debba procedere a controllare il costo dichiarato. Ciò nell’ottica di una maggiore semplificazione e celerità delle procedure di affidamento diretto.

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