Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2177 |
Data emissione: | 07/04/2025 |
Argomenti: | Rotazione |
Oggetto: | Art. 49, comma 2, D.Lgs. 36/2023 |
Quesito: |
Il comma 2 dell'art. 49, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi". L'espressione "i due consecutivi affidamenti " vuol dire che, dopo il primo affidamento in una categoria di opere, non posso fare un affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nella stessa categoria di opere? oppure significa che il divieto opera dopo i primi due affidamenti? |
Risposta aggiornata |
Come si ricava dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 relativo al principio di rotazione, è vietato l’affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In caso la stazione appaltante abbia previsto di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento si applica con riferimento a ciascuna fascia (commi 2 e 3). Quindi i presupposti che determinano il divieto di affidamento (o aggiudicazione) consecutivo risultano: 1) stesso settore merceologico, stessa categoria di opere, stesso settore di servizi; 2) stessa fascia di valore economico. Pertanto, risulta corretta la prima delle due affermazioni da voi riportate nel quesito, eventualmente integrata con il riferimento anche alla fascia di importo. |