Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1922
Data emissione: 26/02/2024
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: D.lgs. 36/2023, art. 45 comma 3 – Incentivi per funzioni tecniche non attribuibili al personale dirigente.
Quesito:

La norma in oggetto, vieta l’attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigente. Al contempo, il medesimo art. 45, eleva il massimale di retribuzione individuale del beneficio dal 50% al 100% della retribuzione annua del dipendente ed estende gli incentivi a tutte le tipologie d’appalto, affidamenti diretti compresi. La scelta del legislatore non tiene però conto dei seguenti fattori: 1 – esiste una netta distinzione, in termini di trattamento economico, tra dirigenti di prima fascia c.d. “apicali” e quelli di seconda, questi ultimi non destinatari del beneficio al pari dei primi. 2 – La predetta discrasia genererà il paradosso in base al quale, i dirigenti di seconda fascia, pur risultando firmatari del progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudo per la fase d'esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, percepiranno un trattamento economico complessivo annuale spesso minore, rispetto ai propri collaboratori addetti alla preparazione in bozza delle pratiche (in taluni casi senza nemmeno l'apposizione di alcuna firma). Tutto ciò premesso, l’unica deroga ammessa alla suddetta non condivisibile situazione parrebbe riguardare, limitatamente al periodo 2023 – 2026, gli appalti derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR ed adempimenti ad essi connessi, in ragione del combinato disposto dall’art. 8, comma 5 del D.L. 13/2023 e dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25/05/2017. Poiché le predette disposizioni fanno però riferimento al D.lgs. 50/2016 non è chiaro se, le stesse, potranno comunque essere applicate all’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023. Si chiede un autorevole parere a riguardo.

Risposta aggiornata

L’art. 8, co. 5, d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023, prevede che “per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75”.L’art. 225, co. 8, D.lgs. 36/2023 stabilisce che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC (...)”. A quanto sopra, si aggiunga anche il nuovo comma 3 dell’art. 48 del D.L. 77/2021, aggiunto dall’art. 24-ter del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 103), riferibile agli appalti finanziati con i fondi PNRR/PNC, il quale opera espresso rinvio all’art. 226, comma 5 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”. Ogni rinvio contenuto nel D.L. n. 77/2021 al d.lgs. 50/2016 per gli appalti PNRR-PNC, pertanto, dovrà intendersi come riferito alle corrispondenti previsioni del d.lgs. 36/2023, con la conseguenza che ai dirigenti si applicherà la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche contenuta all’art. 45 del d.lgs. 36/2023, fino al 2026.

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