Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2298 |
Data emissione: | 07/04/2025 |
Argomenti: | Progettazione |
Oggetto: | CO PROGETTAZIONE |
Quesito: |
A FRONTE DEL NUOVO CODICE APPALTI CHE HA AUMENTATO LE SOGLIE DI IMPORTI DI GARA DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI, CHE E' DIVENTATA TRIENNALE PER UNIFORMARSI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI CI INTERROGHIAMO SULLA FATTIBILITA' O MENO DI INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI LE COPROGETTAZIONI CHE COINVOLGERANNO I PROSSIMI TRE ANNI 2024-2026. LA CO-PROGETTAZIONE è AL DI FUORI DEL CONTRATTO DEGLI APPALTI, PERTANTO QUESTE PROCEDURE DEVONO ESSERE TENUTE SEPARATE OPPURE VANNO INSERITE, SUPERNADO L'IMPORTO DI EURO 140.000.00 , NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI SERVIZI? ALTRESì DI SEGUITO IN BASE ALLA RISPOSTA VARIERA' LA POSSIBILITA' DI DOVER RENDICONTARE LA COPROGETTAZIONE SULL'OSSERVATORIO. MI CONFERMATE CHE SECONDO LE LINEE GUIDA DELL'ANAC PER LE COPROGETTAZIONI è CORRETTO PRENDERE UNO SMART GIC, AL FINE DI AVERE LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI? |
Risposta aggiornata |
L’autonomia della disciplina del Codice del Terzo settore si è progressivamente rafforzata grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, alle modifiche al Codice dei contratti pubblici da parte della l. n. 120/2020 ed alle nuove Linee guida ministeriali del marzo 2021. Nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 36/2023 il riferimento è all’art. 6, norma in cui si trova ribadita, come principio di carattere generale, la separazione tra disciplina dei contratti pubblici e gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione disciplinati dal codice del terzo settore. Infatti “non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”, tra cui rientra la co-progettazione” (art. 6 D. Lgs n. 36/2023), finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2 (art. 55 C.T.S.). Pertanto relativamente alla prima e alla seconda domanda, non si procede all’inserimento nella programmazione. Relativamente alla terza domanda, in caso di co-progettazione di servizi sociali si conferma la necessità di acquisire uno smart cig ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari, con risulta dalla FAQ di ANAC aggiornate al 20 gennaio 2023. Sul punto si fa presente che dal 1 gennaio 2024, con l’entrata in vigore del sistema digitalizzazione, le suddette indicazioni subiranno dei cambiamenti come anticipato dalla stessa ANAC. |